Le convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge 68/99 costituiscono un importante strumento per le imprese soggette all'obbligo di assunzione di personale disabile o appartenente a categorie protette che consente loro di definire una tempistica di graduale adeguamento e inserimento di personale di fascia protetta. Stipulata la convenzione, il personale puó essere ricercato dall'impresa nel rispetto delle scadenze stabilite.
L'abbandono della "cultura dell'obbligo" a favore del "collocamento mirato" ha determinato il riconoscimento come strumento privilegiato, della convenzione, attraverso la quale l'Impresa e/o l'Ente Pubblico definiscono un programma articolato e graduale mirante al conseguimento degli obblighi occupazionali.
L'utilizzo di tale strumento permette alla Provincia di definire, con Imprese e Enti Pubblici, un percorso finalizzato a rendere compatibile la realtà produttiva con la propensione al lavoro del disabile. La stipula della Convenzione consente infatti di considerare assolti, per il numero delle unità dedotte in convenzione, gli obblighi di assunzione previsti dalla legge.
Le modalità per concretizzare gli inserimenti sono molteplici e possono prevedere percorsi di formazione, stage, tirocini e borse lavoro, volti a facilitare un positivo ingresso del lavoratore svantaggiato, valorizzando le potenzialità lavorative non ancora espresse in una fase preparatoria all'assunzione mirata.
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